Le Fasi del Procedimento di Formazione del Piano

La legge regionale n. 65/2014 indica le modalità e lo specifico procedimento (articoli 23 e 24) di adozione e approvazione del PSI. In particolare i principali passaggi procedimentali stabiliti dalla legge sono:

  • L’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) “Avvia il procedimento di PSI” e trasmette il relativo atto, oltre alla Regione e alla Provincia a tutti i comuni associati.
  • Qualora la proposta di PSI preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) convoca la “Conferenza di copianificazione” alla quale partecipano la Regione, la provincia, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
  • In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell’unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione, “Approva la proposta di PSI” e la trasmette ai comuni interessati per la conseguente formale “Adozione”.
  • Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) che provvede all’istruttoria. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo individuato dallo statuto dell’unione che predispone le “controdeduzioni alle osservazioni” pervenute e adegua in tal senso il PSI adottato trasmettendolo ai comuni associati.
  • I comuni associati “Approvano il PSI” controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Con l’atto di approvazione ciascun comune può apportare al PSI adottato esclusivamente le modifiche indicate dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede a ritrasmettere il PSI ulteriormente modificato ai comuni associati.

Il PSI viene quindi trasmesso in via definitiva alla “Conferenza Paesaggistica” ai fini della verifica di conformità al PIT con valenza di PPR, in esito a tale verifica il PSI viene definitivamente approvato ed acquista efficacia dalla sua pubblicazione sul BURT regionale.

La legge stabilisce anche che il PSI sostituisce, per i rispettivi territori, il PS dei singoli comuni e qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.

 

Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica del PSI (nominata ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., art.12 ) VERBALE FASE PRELIMINARE Esito delle consultazioni sul documento preliminare (art. 23 della L.R. 10/2010)-signed_3-signed

Pagina aggiornata il 03/06/2024

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